I limiti
per aree specifiche si applicano a tutto il territorio
regionale
Si impone
una illuminazione dall'alto verso il basso.
(R.A. n.8 art. 3 comma 4)
Il contributo ai valori di illuminamento su i piani di calpestio dovuto agli apparecchi privati preposti all'illuminazione delle vetrine e delle zone di accesso ai negozi ad una distanza di 100 cm dalla vetrina non deve superare i 100 lux.
(R.A. n.8art. 3 comma 5)
Riduzione del flusso
in misura ≥30% entro le ore 24:00 (ora solare) o 1:00 (ora legale).
(R.A.
art.3.1-2-3-4-5)