Non si impongono limiti
alle sorgenti di luce di uso temporaneo purché lo spegnimento avvenga
entro le ore 20:00 (ora solare)
o ore 22:00 (ora legale).
(R.A.n.8, art.1 comma 2a)
Non si impongono limiti
alle luci internalizzate.
(R.A.n.8, art.1 comma 2c)